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23.11.2007 - Separazione e divorzio: assegnazione della casa coniugale
 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 23 novembre 2007, n. 24407

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 2697 c.c. e 116 c.p.c, nonché vizio di motivazione il ricorrente lamenta che la corte d'appello di Catania abbia proceduto alla comparazione delle situazioni economiche delle parti senza previamente accertare il tenore di vita matrimoniale e l'insufficienza dei mezzi della C.. Ritiene che illogicamente la corte, dopo avere accertato che, sul piano della percezione di redditi la situazione delle parti era equivalente, ha stabilito un contributo a favore della moglie a suo carico. Afferma, inoltre, che sarebbe errata la ricostruzione del patrimonio delle parti, perché: a) non è vero che la casa della C. a Macchia di Giarre non è abitabile, perché ciò risulterebbe solo da una perizia di parte, prodotta dalla moglie; b) esso ricorrente non è proprietario di un locale terreno a Giarre, piazza *****, in quanto tale bene, come è pacifico tra le parti, era stato venduto prima del 2000.

Con il secondo mezzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 2697 c.c. e 116 c.p.c, nonché vizio di motivazione si censura l'affermazione secondo cui esso ricorrente sarebbe stato proprietario di una casa a Macchia di Giarre, Via ***, in quanto, essendo stato acquistato dopo la separazione, tale bene non poteva essere valutato ai fini della comparazione tra le situazioni economiche. Inoltre la corte territoriale non avrebbe valutato il suo stato di salute.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 156 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale in violazione del principio secondo cui il contributo di mantenimento deve consistere in un'obbligazione di natura personale di valore determinato, avrebbe imposto un vincolo reale, che costituirebbe un'espropriazione per un titolo non previsto, tra l'altro di valore superiore alle stesse 200.000 lire mensili, stabilite in sede presidenziale, senza che risulti il motivo dell'aggravamento dell'onere.

Con il quarto motivo, deducendo la violazione degli articoli 155 e 156 c.c. e vizio motivazionale, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere assegnato il godimento della casa di Giarre, *****, di proprietà esclusiva di esso ricorrente, che aveva cessato di essere casa familiare con la dissoluzione della convivenza tra i componenti della famiglia, in violazione del principio secondo cui tale assegnazione è possibile solo in presenza di figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti. Tra l’altro la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria perché da un lato viene negato il diritto all'assegnazione della casa familiare e dall'altro si è proceduta alla concessione di "sistemazione abitativa" nell'appartamento sopra indicato.

Con il quinto motivo, deducendo la violazione degli articoli 155 e 156 c.c. e vizio motivazionale, il ricorrente denuncia che la corte territoriale abbia omesso di pronunciare sulla sua domanda di condanna della moglie al pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore, domanda formulata con l'appello incidentale condizionato.

2. Il primo, il secondo e il quinto motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati. Sono inammissibili le censure dirette nei confronti di giudizi di fatto compiuti dalla corte territoriale e basati su argomentazioni corrette e immuni da visi logici e giuridici. In particolare è incensurabile in questa sede la ricostruzione del patrimonio dei coniugi e non può essere esaminata la dedotta mancata valutazione dello stato di salute poiché il ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, non indica le specifiche condizioni patologiche né, analiticamente, i documenti dai quali le condizioni stesse risulterebbero, e pertanto è impossibile Valutare la natura decisiva della circostanza di fatto di cui sarebbe stata omessa la valutazione. Non c'è alcuna contraddizione nell'avere affermato il diritto della C. a un contributo a carico del marito, sulla base dell'accertamento di una sua situazione patrimoniale inferiore a quella del marito, e la valutazione di equivalenza della situazione reddituale, essendo la componente patrimoniale e quella dei redditi comprese nell'ampio concetto di "sostanze", ma, ovviamente. concettualmente e giuridicamente distinte. Non è vero, inoltre, che la corte non abbia accertato l'insufficienza dei messi della C. per consentirle il mantenimento del tenore di vita coniugale, perché la corte d'appello ha espressamente affermato (pag. 8 della sentenza) che il "contributo immobiliare" a carico del B. avrebbe consentito alla moglie di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Quanto alla domanda di determinazione di un assegno di mantenimento a proprio favore, la pronuncia di rigetto è implicita nel riconoscimento di tale diritto alla C., sulla base di un'argomentazione basata sul giudizio di prevalenza della situazione patrimoniale del B..

3. Sono fondati, per quanto di ragione, il terzo e il quarto motivo. Dopo avere negato il diritto all'assegnazione della casa coniugale di Giarre, … , di esclusiva proprietà del B., non risultando la C. affidataria di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti, la corte territoriale, sulla base della rilevata maggiore consistenza del patrimonio immobiliare del marito ha affermato che alla moglie andava riconosciuto il diritto a un "contributo di natura immobiliare", determinato nella sistemazione abitativa nell'immobile sopra indicato, con la precisazione che l'onere a carico del marito corrisponde "nella sostanza ad un assegno pecuniario mensile pari al godimento del medesimo immobile, ossia al canone di locazione dell'appartamento determinato a norma del mercato e delle leggi vigenti." Tale determinazione non pecca di indeterminatezza, perché il valore economico relativo, se non determinato, certamente è determinabile così come non sussiste contraddizione tra il mancato riconoscimento dell'assegnazione e l'attribuzione di un "contributo di natura immobiliare" di natura analoga, ma anche diversa, nella sua atipicità, rispetto all'assegnazione.

Tuttavia la pronuncia di cui si tratta, si basa su un'interpretazione estensiva dell'art. 156 c.c., che questa Corte ha più volte ritenuto non essere consentita (ex multis v. Cass. n. 13747/2003, 5857/2002, 9073/2000) stante il carattere eccezionale della norma, dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio deve essere pertanto cassata, con rinvio alla corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d’appello di Catania in diversa composizione.