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21.03.2007 - Alimenti, rispondono anche i coobbligati
 

In tema di alimenti, dagli articoli 433 e 441 del Codice civile, consegue che condizione per agire contro le persone obbligate in un grado determinato è la mancanza di obbligati di grado anteriore o la loro incapacità, totale o parziale, di prestare gli alimenti. Qualora vi siano più obbligati in un medesimo grado, l'azione proposta contro alcuni di essi può essere accolta ove risulti l'incapacità degli altri di sopportare l'onere alimentare. Tuttavia, se non è necessario che tutti gli obbligati, non capaci economicamente siano presenti nella causa, la prova delle suddette circostanze, nei confronti dei soli chiamati in giudizio, deve essere sempre fornita daII' alimentando, quale presupposto per raccoglimento di una domanda diretta a ottenere gli alimenti da obbligati in un grado ulteriore o da una parte sola dei coobligati nello stesso grado, tra i quali la prestazione dovrebbe essere ripartita. (Federico Ciaccafava)